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Art. 10
(Organizzazione periferica)
L'organizzazione periferica del Sindacato Autonomo di Polizia è composta da:
- la Sezione Locale che costituisce la struttura di base e si denomina dal posto di lavoro o dalla località ove ha sede;
- il Consiglio Provinciale;
- la Segreteria Provinciale;
- il Collegio Provinciale dei Sindaci;
- il Consiglio Regionale;
- la Segreteria Regionale;
- il Collegio Regionale dei Probiviri;
- il Collegio Regionale dei Sindaci.
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Art. 11
(Costituzione e funzioni degli organi periferici)
1) La Sezione Locale costituisce la struttura di base del Sindacato Autonomo di Polizia. Sono organi della Sezione Locale: il Segretario e il Vice Segretario. Il Congresso della Sezione Locale, composto da tutti gli iscritti e, in seconda convocazione la maggioranza dei presenti della Sezione in regola con il tesseramento e con la contribuzione sindacale, elegge il Segretario ed il Vice Segretario nonché i delegati al Congresso Provinciale. Il Congresso è valido quando alla votazione partecipi il 50% + 1 degli iscritti e, in seconda convocazione la maggioranza dei presenti.Il Segretario, nell'ambito di competenza della Sezione, ha il compito di vigilare sull'osservanza delle disposizioni statutarie; di compiere tutte le attività di pubblicazione e di divulgazione dell'attività del Sindacato; di curare il proselitismo ed il tesseramento, di riunire gli iscritti, quando necessario, e non meno di una volta ogni due mesi. E' coadiuvato da un Vice Segretario che lo affianca nelle attività e lo sostituisce in caso di temporanea assenza o impedimento.Il Segretario ed il Vice Segretario durano in carica cinque anni.
2) Il Congresso Provinciale, composto dai delegati eletti nei Congressi delle Sezioni Locali e dai componenti del Consiglio Provinciale uscenti, che non siano stati eletti delegati, ma senza diritto di voto, elegge il Consiglio Provinciale, il Collegio Provinciale dei Sindaci ed i delegati al Congresso Regionale. Il Congresso è valido quando siano presenti, in prima convocazione, due terzi dei delegati, ed in seconda convocazione, il 50% + 1 degli aventi diritto al voto.Il Consiglio Provinciale è composto da quindici a ventuno consiglieri. Il numero può essere elevato qualora la struttura abbia più di cinquecento iscritti.Ha sede, di regola, nel Capoluogo. Esso coordina e verifica su tutta l'attività delle Sezioni Locali comprese nell'ambito provinciale, definendone gli indirizzi di massima sulla base delle deliberazioni del Congresso Provinciale e delle direttive nazionali.E' organo deliberante tra un Congresso Provinciale e l'altro e si riunisce, ove possibile, almeno due volte l’anno o su convocazione del Segretario Provinciale con deliberazione a maggioranza semplice della Segreteria Provinciale. Ha, altresì, il compito di curare lo sviluppo ed il potenziamento del sindacato nella provincia e di esaminare ed approvare lo schema della relazione sulle attività che la Segreteria Provinciale sottoporrà al Congresso Provinciale. Il Consiglio Provinciale dura in carica cinque anni.
3) Il Consiglio Provinciale elegge la Segreteria Provinciale che è composta da un Segretario Provinciale, eventualmente da un Segretario Provinciale Aggiunto e da un massimo di quattro Vice Segretari.
Nomina, inoltre, gli addetti all'Ufficio Organizzativo ed all'Ufficio Amministrativo, che possono essere anche estranei alla Segreteria stessa.La Segreteria Provinciale provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio Provinciale e delle direttive nazionali. Prepara, per il Congresso Provinciale, la relazione ed il rendiconto consuntivo dall’ultimo Congresso, da sottoporre a quest’ultimo per l'approvazione. Essa, inoltre, tiene i rapporti con gli organi periferici, in ambito provinciale, dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza per avviare a soluzione i problemi del personale, in sintonia con le esigenze dei cittadini, tenendo con essi vive le relazioni di solidarietà, giusto quanto previsto dall'articolo uno del presente Statuto. Programma e realizza la propaganda nell'ambito provinciale; indice convegni, dibattiti e seminari di studio per il miglior perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto.Gestisce i contributi ed i proventi vari spettanti al Sindacato Provinciale, avendo cura di tutte le sue strutture e fornendo alle Segreterie Locali il materiale di cui necessitano in relazione alle loro disponibilità. Verifica sull'osservanza a sugli adempimenti richiesti dalle norme statutarie, tenendo informata la Segreteria Generale delle varie situazioni locali.E’ responsabile della gestione finanziaria a livello provinciale nel rispetto del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Provinciale, a cui sottopone, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, il rendiconto consuntivo, che dovrà essere inviato alla Segreteria Generale entro 10 giorni dalla sua approvazione.Si riunisce, ove possibile, almeno due volte l’anno o su convocazione del Segretario Provinciale con deliberazione a maggioranza semplice della stessa Segreteria. La Segreteria Provinciale dura in carica cinque anni.Le contestuali dimissioni del Segretario e della maggioranza dei suoi membri comportano la decadenza dell’intera Segreteria ed in tal caso, dovrà essere convocato il Congresso Provinciale per il rinnovo di tutti gli organi provinciali.
4) Il Congresso Regionale, composto dai delegati eletti nei Congressi Provinciali e dai componenti il Consiglio Regionale uscenti, che non siano stati eletti delegati, ma senza diritto di voto, elegge il Consiglio Regionale, il Collegio Regionale dei Probiviri, il Collegio Regionale dei Sindaci ed i delegati al Congresso Nazionale.
Il Congresso è valido quando siano presenti, in prima convocazione, due terzi dei delegati, e in seconda convocazione, il 50% + 1 degli aventi diritti al voto. Il Consiglio Regionale è organo di controllo e coordinamento dell'attività sindacale in ambito regionale.Il Consiglio Regionale è composto normalmente da quindici consiglieri e, comunque, da non più di ventuno, con almeno un rappresentante per ogni provincia. Il numero dei consiglieri può essere elevato qualora la struttura regionale abbia più di 1500 iscritti. Esso elegge la Segreteria Regionale, che è composta da un Segretario Regionale, da un eventuale Segretario Regionale Aggiunto e da un massimo di cinque Vice Segretari Regionali. Nomina, inoltre, gli addetti all'Ufficio Organizzativo ed all'Ufficio Amministrativo, che possono anche essere estranei alla Segreteria stessa.Esso coordina tutte le scelte sindacali deliberate dalle strutture provinciali, attuando le direttive emanate dalla Segreteria Generale.Ad esso, entro il 28 febbraio di ogni anno, viene sottoposto, per l'approvazione, da parte della Segreteria Regionale, il rendiconto consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo.Si riunisce, ove possibile, due volte l’anno o su convocazione del Segretario Regionale con deliberazione a maggioranza semplice della Segreteria Regionale. Il Consiglio Regionale dura in carica cinque anni.
5) La Segreteria Regionale provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio Regionale e delle direttive nazionali.Prepara, per il Congresso Regionale, la relazione ed rendiconto consuntivo da sottoporre a quest’ultimo per l'approvazione.
Essa, inoltre, tiene i rapporti con gli organi periferici, in ambito regionale, dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ove esistenti, per avviare a soluzione i problemi del personale, in sintonia con le esigenze dei cittadini, tenendo con essi vive le relazioni di solidarietà, giusto quanto previsto dall'articolo uno del presente Statuto. Programma, di intesa con le strutture provinciali, e coordina la propaganda nell'ambito regionale; indice convegni, dibattiti e seminari di studio per il miglior perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto.Gestisce i contributi ed i proventi vari spettanti al Sindacato Regionale.Verifica sull'osservanza a sugli adempimenti richiesti dalle norme statutarie, tenendo informata la Segreteria Generale delle varie situazioni locali.E' responsabile della gestione finanziaria, a livello regionale, nel rispetto del bilancio preventivo, approvato dal Consiglio Regionale, a cui sottopone, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il rendiconto consuntivo, che dovrà essere inviato alla Segreteria Generale entro 10 giorni dalla sua approvazione. Le contestuali dimissioni del Segretario e della maggioranza dei suoi membri comportano la decadenza dell’intera Segreteria ed in tal caso, dovrà essere convocato il Congresso Regionale per il rinnovo di tutti gli organismi regionali.
6) I Collegi Provinciali e Regionali dei Sindaci hanno il compito di controllare, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali, l'amministrazione, verificare le entrate, la regolarità di tutte le spese, l'esistenza e la destinazione delle eccedenze attive; di richiedere agli organi competenti del Sindacato i bilanci preventivi e consuntivi corredati da una relazione conclusiva, nonché di presentare al Congresso una relazione complessiva sui rendiconti consuntivi dall’ultimo Congresso.
Adempiono alle loro funzioni a norma degli art. 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.Ciascuno di essi è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente è eletto dal Collegio tra i membri effettivi. I Collegi durano in carica cinque anni.
7) Il Collegio Regionale dei Probiviri ha funzioni di garanzia statutaria e di giurisdizione interna del sindacato locale, provinciale e regionale, con compito di dirimere le controversie tra gli organi di questi ultimi e gli iscritti.
E’ inoltre facoltà della Segreteria Regionale nominare, in aggiunta ai tre membri eletti dal congresso, fino a tre membri da scegliere tra ex appartenenti alla Segreteria Regionale, anche se in quiescenza. Il Presidente è eletto dal Collegio. I ricorsi al Collegio devono essere prodotti entro il termine di quindici giorni dall'evento in contestazione, devono essere definiti entro il termine massimo di un mese dalla presentazione e devono essere notificati con lettera raccomandata A.R. agli interessati, alla Segreteria Regionale ed alla Segreteria Provinciale interessata, che hanno la potestà di costituirsi per aderire od opporsi alla pretesa avanzata.Le ulteriori procedure sono regolate dalle norme regolamentari del presente Statuto. Il ricorso di seconda istanza al Collegio Nazionale dei Probiviri deve essere presentato entro il termine perentorio di un mese dalle comunicazioni della pronuncia del Collegio Regionale.
8) Tutte le decisioni interessanti le attività delle Sezioni Locali e delle strutture provinciali e regionali, previste dallo Statuto, saranno prese dai rispettivi Segretari, sentiti i Vice Segretari, fermo restante la successiva ratifica da parte dei rispettivi Organi.
La rappresentanza legale delle sezioni locali, provinciali e regionali, spetta ai rispettivi segretari.
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Art. 12
(Organizzazione centrale)
L'organizzazione centrale del Sindacato Autonomo di Polizia è composta dai seguenti organismi:
- la Sezione Locale che costituisce la struttura di base e si denomina dal posto di lavoro o dalla località ove ha sede;
- Consiglio Generale;
- Consiglio Nazionale;
- Esecutivo Nazionale;
- Segreteria Generale;
- Presidenza;
- Collegio Nazionale dei Probiviri;
- Collegio Nazionale dei Sindaci.
La Presidenza, il Consiglio Nazionale, la Segreteria Generale ed i Collegi di cui ai numeri 6 e 7 sono eletti direttamente dal Congresso Nazionale.
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Art. 13
(Costituzione e funzioni degli organi centrali)
1) Il Consiglio Generale è composto dal Consiglio Nazionale integrato dai Segretari Regionali e dai Segretari Provinciali che non siano già Consiglieri Nazionali ed è convocato dalla Segreteria Generale per le questioni di interesse generale. Dura in carica per cinque anni.
2) Il Consiglio Nazionale è organo deliberante tra un Congresso Nazionale e l'altro ed ha i seguenti compiti:
- elegge l' Esecutivo Nazionale;
- definisce gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa del Sindacato Autonomo di Polizia sulla base delle deliberazioni del Congresso Nazionale;
- entro il 31 marzo di ogni anno, esamina per l'approvazione il rendiconto consuntivo dell'anno precedente di tutti gli organi centrali del Sindacato ed il bilancio preventivo;
- fissa la ripartizione percentuale dei contributi sindacali tra il sindacato nazionale, regionale e provinciale;
- delibera la misura della quota associativa.
In seno al Consiglio Nazionale, possono essere istituite varie commissioni tecniche, provvisorie e permanenti, per lo studio, l'elaborazione e la soluzione di iniziative e problemi nell'ambito delle direttive di massima emanate dal Consiglio.Il Consiglio Nazionale è composto da novanta consiglieri ed è presieduto dal Presidente del Sindacato. Dei novanta membri fanno parte di diritto i componenti della Segreteria Generale.Qualora vi siano Regioni che non hanno espresso nessun consigliere eletto, il numero dei consiglieri viene aumentato in ragione di uno per ogni Regione esclusa.I consiglieri di cui al comma precedente dovranno essere immediatamente designati dalle rispettive assemblee dei delegati al Congresso Nazionale. In tutti i casi di decadenza di un Consigliere Nazionale, le surrogazioni saranno deliberate dal Consiglio Regionale della Regione a cui il Consigliere apparteneva all'epoca dell'elezione. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno e quando la convocazione è richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.Ai lavori del Consiglio Nazionale possono essere ammessi a partecipare rappresentanti del personale in quiescenza appartenenti ad Associazioni Sindacali federate al Sindacato Autonomo di Polizia, ma senza diritto all'elettorato attivo e passivo.Il Consiglio Nazionale dura in carica cinque anni.
3) L'Esecutivo Nazionale definisce gli indirizzi dell’attività sindacale sulla base delle deliberazioni del Consiglio Nazionale. Elabora, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, con esclusione dal calcolo delle schede bianche e degli astenuti, il Regolamento di Attuazione al presente Statuto e le sue modifiche, nella stretta osservanza dello Statuto e delle deliberazioni del Congresso Nazionale. Dei detti trentuno membri fanno parte di diritto i componenti della Segreteria Generale.E’ presieduto dal Segretario Generale.E’ convocato dal Segretario Generale almeno una volta ogni quattro mesi o quando lo richiedano almeno un terzo dei suoi membri.Per gravi e comprovati impedimenti, i membri dell'Esecutivo possono farsi rappresentare con delega scritta da altri membri dello stesso consesso. Per ogni delegato è ammessa soltanto una delega.L’Esecutivo Nazionale dura in carica per cinque anni.
4) La Segreteria Generale è l'organo di direzione operativa del Sindacato Autonomo di Polizia e assicura l’attuazione degli indirizzi fissati dal Consiglio Nazionale e dall’Esecutivo Nazionale; cura l’andamento dell’attività sindacale ai suoi vari livelli. La Segreteria Generale è composta dal Segretario Generale, dal Segretario Generale Aggiunto e da cinque Segretari Nazionali.I componenti la Segreteria Generale sono responsabili collegialmente dell'attività finanziaria del Sindacato.Il Segretario Generale è il rappresentante legale e politico del sindacato.In caso di impedimento, è sostituito dal Segretario Generale Aggiunto. Il Segretario Generale, di intesa con quest’ultimo, assegna le deleghe ai Segretari Nazionali e coordina tutte le attività della Segreteria Nazionale articolate nei vari Uffici di Segreteria.La Segreteria Generale si riunisce, di regola, ogni mese ed ogni qualvolta sia convocata dal Segretario Generale o su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti.Sono valide le deliberazioni della Segreteria, quando è presente almeno la metà dei componenti.La Segreteria adotta le decisioni a maggioranza dei presenti, esclusi dal computo i voti nulli o astenuti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Segretario Generale. Il Segretario Generale ed il Segretario Generale Aggiunto devono essere collocati in aspettativa per motivi sindacali per tutta la durata del mandato, salvo la frequenza dei corsi indetti dall'Amministrazione o per gravi esigenze personali.La Segreteria Generale emana direttive vincolanti alle strutture provinciali e regionali.L’inadempimento costituisce grave violazione statutaria.I membri della Segreteria durano in carica cinque anni.In caso di decadenza o di dimissioni per qualsiasi motivo di un membro della Segreteria Generale, l’Esecutivo Nazionale elegge un appartenente all’Esecutivo stesso, su proposta del Segretario Generale.Analoga elezione avviene nel caso in cui un Segretario Nazionale decade per atto di formale sfiducia del Segretario Generale.In caso di decadenza o di dimissioni per qualsiasi motivo del Segretario Generale L’Esecutivo Nazionale elegge con appello nominale, su proposta della Segreteria Generale il nuovo Segretario Generale.
5) La Presidenza del Sindacato è costituita dal Presidente del Sindacato e da un Vice Presidente, tutti eletti dal Congresso Nazionale, tra esponenti sindacali già componenti della Segreteria Generale. Il Presidente del Sindacato è il garante supremo dell'osservanza dello Statuto e del suo Regolamento; presiede il Consiglio Nazionale e guida le delegazioni di rappresentanza del Sindacato.E' il supremo organo conciliatore del Sindacato, svolgendo la sua mediazione prima dell'intervento degli organi statutari centrali.Convoca il Consiglio Nazionale in seduta straordinaria, quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti o dalla Segreteria Generale, per gravi esigenze di interesse generale del Sindacato. E' coadiuvato da un Vice Presidente.-La carica di Presidente e di Vice Presidente, è incompatibile con qualsiasi altra nell'ambito del Sindacato.I membri della Presidenza durano in carica cinque anni.
6) Il Collegio Nazionale dei Probiviri è il massimo organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. Ha sede in Roma ed è composto da tre membri eletti dal Congresso Nazionale, di cui uno eletto Presidente.E’ inoltre facoltà della Segreteria Generale nominare, in aggiunta ai tre eletti dal Congresso, fino a tre membri da scegliere tra gli ex appartenenti alla Segreteria Generale, all’Esecutivo Nazionale ed alla Presidenza, anche se in quiescenza.Ha il compito di dirimere le controversie tra gli iscritti ed i vari organi del Sindacato e tra le organizzazioni verticali ed orizzontali di tutte le istanze sindacali e di irrogare le sanzioni previste dall’art. 22 dello Statuto.E’ suddiviso in due Sezioni, una consultiva e l’altra giurisdizionale, ognuna delle quali composta da tre probiviri nominati dal Presidente. Una Sezione chiamata ad emettere i provvedimenti e l’altra Sezione giudica sui ricorsi.Il Collegio si pronuncia in seconda istanza su impugnazione delle decisioni dei Collegi Regionali dei Probiviri ed in un’unica istanza sulle altre questioni.I ricorsi al Presidente del Collegio devono essere presentati entro il termine perentorio di 10 giorni dall'evento, devono essere definiti entri il termine massimo di tre mesi dalla presentazione e devono essere notificati con lettera raccomandata A.R. agli interessati ed alla Segreteria Generale, che ha la potestà di costituirsi per aderire od opporsi alla pretesa avanzata. La prova della notificazione dei ricorsi allegata al ricorso stesso, e l’eventuale omissione è causa di decadenza del gravame.Le ulteriori procedure sono regolate dalle norme regolamentari del presente Statuto.Le pronunce dei Probiviri sono esecutive dalla data di notifica.Per adottare validamente le deliberazioni, deve essere presente almeno la metà dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.Il Collegio dura in carica cinque anni.
7) Il Collegio Nazionale dei Sindaci ha il compito di controllare l'amministrazione, verificare le entrate, la regolarità di tutte le spese, l'esistenza e la destinazione delle eccedenze attive di tutti gli organi centrali del Sindacato Autonomo di Polizia; di richiedere agli organi centrali e periferici del Sindacato la relazione e la documentazione sui rendiconti consuntivi e sui bilanci del Sindacato. I suoi componenti adempiono alle loro funzioni a norma degli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili e riferiscono sull’attività svolta alla Segreteria Generale ed al Consiglio Nazionale.E’ composto da tre membri effettivi e da due supplenti.Il Presidente è eletto dal Collegio tra i membri effettivi.Il Collegio dura in carica cinque anni.
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Art. 14
(Deliberazioni degli organi centrali e periferici)
Salvo che non sia diversamente stabilito, le riunioni degli organi centrali e periferici sono validamente costituite, in prima convocazione, con l’intervento di due terzi dei membri e sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti. Se non è possibile deliberare per mancanza di numero legale in prima convocazione, la riunione è validamente costituita, in seconda convocazione, da tenersi entro la stessa giornata qualunque sia il numero dei partecipanti. Tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, esclusi dal computo i voti nulli e le astensioni.Le votazioni e le elezioni salvo che non siano presentate più liste, possono avvenire, a qualunque livello, per deliberazione a maggioranza dell’organismo, scegliendo tra i seguenti sistemi:
- per acclamazione;
- per alzata di mano;
- per appello nominale;
- a scrutinio segreto.
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Art. 15
(Elezione delle cariche vacanti)
Se non diversamente stabilito, quando, per qualsiasi motivo, si verifica una mancanza di un componente di un organo, il sostituto viene eletto o nominato nella prima riunione utile dell'Organo collegiale competente alla sua elezione o alla nomina, e rimarrà in carica fino alla scadenza naturale dell’organo stesso.
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